Ordinanza del sindaco Mastella al fine di preservare il benessere degli animali da affezione e tutelarli dai danni derivanti dalle elevate temperature che si registrano in questo periodo

Ordinanza del sindaco Mastella al fine di preservare il benessere degli animali da affezione e tutelarli dai danni derivanti dalle elevate temperature che si registrano in questo periodo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato o sia già sanzionato da altra disposizione di legge o di regolamento, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro

Al fine di preservare il benessere degli animali da affezione e tutelarli dai danni derivanti dalle elevate temperature che si registrano in questo periodo, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un'ordinanza.
Ecco le prescrizioni che sono disposte: E' vietato detenere o lasciare, anche temporaneamente, animali di affezione (quali cani, gatti e altri animali da compagnia) su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti, qualora le previsioni meteo emesse dagli organi competenti segnalino ondate di calore o temperature superiori ai 30° C.
E' vietato lasciare animali di affezione all'interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all'ombra, anche se con i finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne.
E' vietato sottoporre gli animali (in particolare i cani) ad attività motoria intensa (esempio corsa al guinzaglio, traino) nelle ore a più alto rischio di colpi di calore (dalle 11.00 alle 18.00).
I proprietari, detentori o custodi, anche temporanei, di animali di affezione sono tenuti, in ogni momento, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare la salute e il benessere e, in particolare: a garantire acqua fresca di abbeverata sempre disponibile; a evitare l’esposizione prolungata al sole e alle temperature eccessive; ad assicurare un’effettiva protezione dal sole, dal calore e dagli agenti atmosferici; a non sottoporre l'animale a condizioni incompatibili con la sua natura o produttive di sofferenza.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato o sia già sanzionato da altra disposizione di legge o di regolamento, la violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

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