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Benevento, 30-12-2025 17:37 ____
L'unica offerta presentata per la gestione del Servizio Idrico Integrato solleva qualche dubbio su alcune proposte presentate
In pratica riguardano i rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, commenta Pompeo Nuzzolo, gia' segretario generale negli Enti Locali
Redazione
  

Sul tema acqua, ci scrive Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario generale negli enti locali.
"Gentile direttore - si legge - l'unica offerta presentata per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nonostante l'esame della verifica dei documenti, solleva qualche dubbio su alcune proposte presentate.
In pratica riguardano i rilievi sollevati dalla Corte dei Conti.
Prima di entrare nel merito del procedimento, è opportuno esporre alcuni principi normativi, nonché la giurisprudenza nazionale ed europea.
Il controllo pubblico sulla società e l'assunzione di responsabilità della gestione da parte del socio privato (gestore) sono, insieme ad altri, obblighi imprescindibili previsti nella concessione del Servizio Idrico Integrato.
Nell'affidamento del servizio integrato con "doppio oggetto" [1] il controllo pubblico è ineludibile, altrimenti gli interventi di lavori dovranno essere affidati a terzi attraverso una gara competitiva al fine di tutelare il libero mercato.
Secondo il Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica (Tusp) il controllo deve essere esercitato dai soci pubblici mentre è escluso il controllo pubblico nel caso in cui l’amministratore delegato dispone del doppio voto.
La conseguenza della mancanza del controllo pubblico è che il socio privato non può direttamente realizzare le opere di manutenzione straordinaria, le reti, che dovranno essere affidate a terzi attraverso gare sul mercato.
La gara a doppio oggetto ha la peculiarità che l'affidamento diretto non è esercitabile nel caso in cui non c’è il controllo pubblico.
La giurisprudenza è unitaria su questo tema.
Una prima significativa sentenza della Corte di giustizia europea è quella relativa alla Stadt Halle (C-26/03 dell'11 gennaio 2025), mentre le sentenze nazionali sono quelle del Consiglio di Stato: Sezione V 15 marzo 2016, n.1034, Sezione V 30 settembre 2013 n.4832 e Sezione VI 11 febbraio 2013 n.762, eccetera, e Corte dei Conti in sede di parere.
Sul tema, peraltro, ci sono anche interventi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm).
Comunque, la giurisprudenza e la dottrina sono univoche su questo tema, soprattutto per la tutela del libero mercato.
Pertanto, stupisce come alcune società importanti del settore, invece di essere le tutrici del mercato libero, essendo l'economia liberale espressione della democrazia, costruiscono sistemi che tendono al monopolio e senza controllo pubblico.
Esempio è la sentenza del Consiglio di Stato, n.5289 del 17 giugno 2025, che ha ribadito il principio che la società mista è un "istituto speciale" [2] la cui legittimità dipende dal rispetto rigoroso dell'oggetto sociale definito nella gara a "doppio oggetto" dal controllo pubblico e la responsabilità del gestore della gestione. Anche altre osservazioni.
La sentenza del Consiglio di Stato, n.5289 del 17 giugno 2025, ha confermato che la società mista è un "istituto speciale" la cui legittimità dipende dal rispetto rigoroso dell'oggetto sociale, definito nella gara a "doppio oggetto" dal controllo pubblico e dalla responsabilità della gestione da parte del gestore. Il parere della Corte dei conti dell’Emilia è esemplare per chiarezza (Delibera n. 103/2025/Pasp).
Non solo ha analizzato il contenuto del provvedimento del comune di Mirandola, ma di fatto ci ha informato che il mercato libero va rispettato.

[1] La gara a doppio oggetto è una particolare procedura di affidamento prevista per la gestione dei servizi pubblici locali, come il servizio idrico integrato.
In questo tipo di gara, vengono contemporaneamente selezionati sia il socio privato operativo della società mista, cioè colui che entrerà nel capitale della società pubblica, sia l'assegnazione del contratto di gestione del servizio.
Il "doppio oggetto" si riferisce al fatto che con un'unica procedura si individua sia il partner industriale che il soggetto gestore del servizio, garantendo così che il socio privato abbia un interesse diretto e immediato nella gestione efficace del servizio stesso.
Questa modalità è pensata per assicurare trasparenza, concorrenza e controllo pubblico, poiché il partner privato viene scelto sulla base di criteri chiari e competitivi e la società mista deve operare nel rispetto degli obblighi di controllo pubblico e delle regole di mercato. In mancanza di tali requisiti, come sottolineato dalla giurisprudenza, non è possibile procedere con l’affidamento diretto e le attività devono essere affidate a terzi tramite gara pubblica.

[2] Si intende che essa rappresenta una forma giuridica particolare, prevista e disciplinata dalla normativa per rispondere a esigenze specifiche nella gestione di servizi pubblici.
Non si tratta di una società ordinaria, ma di una struttura che nasce dall'integrazione tra partner pubblici e privati, con regole rigorose sull'oggetto sociale, sul controllo pubblico e sulla responsabilità gestionale.
Questa specialità comporta che la società mista sia soggetta a vincoli aggiuntivi rispetto alle normali società di capitali, proprio per garantire trasparenza, concorrenza e l’effettivo perseguimento dell'interesse pubblico".

comunicato n.175239



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