Benevento, 11-01-2025 16:28 |
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Se la Corte Costituzionale dovesse declarare la incostituzionalita' della legge regionale De Luca dovra' guardare da spettatore alle prossime elezioni
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di Vincenzo Baldini, docente di Diritto Costituzionale |
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E' notizia ufficiale che il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Campania che sancisce, ai fini dell'applicazione della norma di legge statale numero 165/2004 (articolo 2, lettera f), sulla non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo, del presidente della Giunta regionale (nella foto Vincenzo De Luca) eletto a suffragio universale e diretto, che il computo dei mandati debba decorrere "da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore" della stessa nuova legge.
Il presidente regionale, nel confermare la sua candidatura per un terzo mandato, ha apostrofato l'iniziativa del Governo come una dimostrazione di paura del voto democratico degli elettori campani.
Non si vuole qui discettare sui termini dell'impugnativa della legge regionale, né formulare pronostici sull'esito del giudizio di legittimità costituzionale.
D'altro canto, la protervia verbale (un peccato a cui qualche politico indulge), seppure stigmatizzabile, appartiene non di rado alla retorica elettorale e come tale dev'essere intesa.
Tuttavia, non può tacersi sulla strategia, in sé pericolosissima sebbene non si sa quanto consapevolmente intrapresa, di opporre alla logica dello Stato costituzionale democratico di diritto quella del decisionismo populistico travestito da democrazia, la prima, di consistenza giuridico-positiva, la seconda, invece, di eminente matrice politica.
Le Costituzioni, come è noto, nascono per limitare il potere politico e lo fanno attraverso la traduzione dei limiti in comandi giuridici e la sottoposizione ad essi di ogni autorità pubblica.
Regole organizzative di sistema e principi sostanziali valgono, così, a qualificare l'esistenza e l'esercizio legittimo di ogni potere dello Stato.
In particolare, per ciò che concerne la relazione tra esercizio di sovranità popolare e diritto positivo, nell'ottica della Costituzione repubblicana del '48 ("la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione: articolo 1 Costituzione) essa si mostra indismissibile.
Pertanto, fuori dalle maglie della normativa costituzionale non può esistere alcuna condotta popolare declinabile come esercizio di democrazia, né tale condotta potrebbe di conseguenza assumere un qualche, seppure indiretto, rilievo giuridico, come forma di legittimazione risalente al popolo.
Pertanto, agitandosi lo spettro della paura del voto democratico, il presidente campano commette un duplice errore, tecnico e di valutazione: imputa al Governo un atteggiamento politico nell'impugnativa della legge regionale laddove, invece, tale azione si configura come una doverosa tutela dello Stato contro atti lesivi della propria competenza legislativa o, comunque, elusivi della regola nazionale di principio (come sembra essere, nella specie)
In secondo luogo, esso tende a valorizzare, della democrazia, il profilo obiettivo e presunto del tributo di consenso popolare, senza alcuna considerazione della griglia normativa di riconoscimento disposta, direttamente o indirettamente (mediante rinvio alla legge) dal diritto costituzionale.
La veemente arringa del presidente campano, invece che occuparsi della difesa dell'integrità costituzionale della legge regionale impugnata ha preso ad oggetto la presunta paura per l'autonoma forza democratica del presidente stesso.
Un'argomentazione di vago sapore schmittiano, all'apparenza ben distante dall'espressione di piena lealtà costituzionale quale è lecito attendersi da chi ricopre cariche di rappresentanza democratico-istituzionale.
L'auspicio è che la Corte costituzionale faccia presto chiarezza sulla fondatezzaa o meno della questione di legittimità costituzionale.
Nel caso di declaratoria d'incostituzionalità della legge regionale per contrasto con il principio-limite fissato dalla menzionata legge statale (numero 165/04) il presidente campano dovrà rassegnarsi a guardare almeno la prossima competizione elettorale come semplice spettatore, forse poco interessato...
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