Se non fosse stato presentato un Piano Economico Finanziario asseverato la Regione avrebbe dovuto escludere il privato dalla gara
Se l'avesse presentato e pubblicato, tutto sarebbe proceduto in modo fluido. In questo caso gli atti diventano pubblici, commenta Pompeo Nuzzolo a proposito sempre della vicenda di Sannio Acque
Redazione
Ci scrive Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario generale nei Comuni, a proposito di "Sannio Acque".
"Il piano finanziario elaborato dall'Ente Idrico Campano (Eic) non deve essere asseverato da terzi perché - si legge - è un provvedimento di programmazione.
L'Eic approva i dati che ha inserito, con l'aiuto degli esperti e la votazione dei rappresentanti dei Comuni del territorio.
E' il piano predisposto dal privato che deve essere asseverato, ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.
Nel bando predisposto dagli enti regionali, il Piano Economico Finanziario (Pef) deve essere obbligatoriamente asseverato, da soggetti titolati, al fine di garantire che la proposta sia sostenibile.
Il disciplinare di gara dispone, a pena di esclusione, (pagina 38 del disciplinare) che la presentazione del Pef sia asseverato a pena di esclusione dalla gara (pagina 38).
Mentre per il primo Pef, quello approvato dall'Ente Idrico Campano Sannio, il giudice amministrativo ha escluso che un Comune possa ricorre al Tar, ma non ha vietato di impugnare gli atti predisposti dal privato.
Il motivo è semplice per le diverse funzioni che svolgono i soggetti in gioco.
Il Pef dell'Eic ha la funzione di verificare se le voci dei costi siano coerenti con le tariffe ammissibili secondo le regole dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), mentre il secondo, quello del privato, verificare l'equilibrio economico-finanziario e cioè confermare che i ricavi previsti siano sufficienti a coprire i costi operativi e di investimento per tutta la durata dell'affidamento.
Garantire la bancabilità e dimostrare alla pubblica amministrazione che il progetto è in grado di generare flussi di cassa adeguati a rimborsare il debito contratto, assicurare che i dati contabili inseriti (costi efficienti, ammortamenti, investimenti) siano congrui rispetto alle regole del Metodo Tariffario Idrico (Mti) vigente per il periodo regolatorio.
La prima riflessione riguarda l'Ente regionale.
Questi, stante la norma del bando, avrebbe dovuto, ove non fosse stato presentato dal privato un Pef non asseverato, escludere il privato dalla gara, come da bando.
Se l'avesse presentato e pubblicato, tutto sarebbe proceduto in modo fluido. In questo caso gli atti diventano pubblici.
I medesimi diventano pubblici, coerentemente ai principi di trasparenza e accesso agli atti previsti dal nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 36/2023) e dalla normativa sull'accesso civico.
Le Stazioni Appaltanti devono garantire l'accesso digitale a questa documentazione, inclusi bando, disciplinare, capitolato, condizioni contrattuali compreso lìasseverazione, per permettere la partecipazione e la verifica pubblica (articolo 31 del Decreto Legislativo sulla Trasparenza. E' una norma di democrazia.
Da questa breve premessa si deduce che i Pef sono due che svolgono funzioni diverse ma interconnessi fra di loro, con scopi diversi, mentre il primo è soggetto a validazione il secondo,quello del privato, asseverato da terzi".
comunicato n.175637
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