Riconosciuto dal Tribunale l'illegittimita' della reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica
La Flc Cgil esprime grande soddisfazione per l'importante vittoria ottenuta con la sentenza pubblicata il 13 dicembre scorso
Redazione
La Flc Cgil Benevento, con una nota inviata alla Stampa, ha espresso soddisfazione per la vittoria ottenuta al Tribunale di Benevento, con la sentenza numero 1315/2024 pubblicata il 13 dicembre scorso, che ha riconosciuto l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per i docenti di Religione cattolica e il conseguente diritto al risarcimento del danno.
"La positiva sentenza, ottenuta grazie al patrocinio del legale fiduciario del Sindacato, Pasquale Biondi, sancisce per una docente di Religione precaria della nostra provincia - spiega il sindacato nella nota inviata alla Stampa - l'illegittimità della prassi che ha visto protrarsi contratti annuali a rinnovo automatico per oltre tre anni scolastici in assenza del concorso triennale previsto dalla legge.
La pronuncia chiarisce che è altrettanto illegittima anche l'utilizzazione discontinua del docente quando la somma dei periodi di servizio supera le tre annualità.
Secondo il giudice del lavoro, non è necessaria altra prova dell'abuso oltre all'inosservanza dell'obbligo di bandire i concorsi ogni tre anni.
Inoltre, il risarcimento del danno è dovuto secondo i parametri fissati dal legislatore ma è sempre possibile ottenere anche il risarcimento del maggior danno, se provato.
La sentenza stabilisce, infine, che il diritto al risarcimento del danno in favore del docente non viene meno neppure in caso di successiva immissione in ruolo".
"Un aspetto particolarmente rilevante della sentenza - aggiunge Evelina Viele, segretario generale della Flc-Cgil - è che il diritto al risarcimento permane anche in caso di successiva immissione in ruolo tramite concorso ordinario.
La pronuncia, richiamando i principi espressi dalla Cassazione, ha infatti chiarito che solo una procedura straordinaria specificamente finalizzata al superamento del precariato può essere considerata come risarcimento in forma specifica.
Un normale concorso pubblico, invece, non cancella il diritto al risarcimento per gli anni di abuso dei contratti a termine.
Questo significa che anche i docenti che nel frattempo sono stati immessi in ruolo possono richiedere il risarcimento per il periodo di precariato illegittimo ed è chiara la portata di tale determinazione".
"Il risarcimento riconosciuto dalla sentenza - conclude Pasquale Biondi - può arrivare fino a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione, in base alle recenti modifiche dell'articolo 36 del Dlgs numero165/2001.
Considerando che molti docenti di Religione hanno accumulato decine di contratti a termine nell'arco di quindici-venti anni, essi potranno ottenere il massimo del risarcimento previsto".
comunicato n.168455
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