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Benevento, 13-11-2024 17:43 ____
Al di la' della condotta dei cacicchi di turno e della vergognosa politica e' lecito chiedersi se sia legittima la legge regionale appena votata
La vicenda politica e' grottesca, commenta Massimo De Pietro, avvocato. La maggioranza del consiglio regionale, devoto al suo governatore, vota la legge elettorale a ridosso dell'elezione. I consiglieri regionali del Pd non rispettano l'indicazione della segretaria del partito e De Luca minaccia di andare da solo alle urne e pensa ad elezioni anticipate per cogliere di sprovvista la destra ed il centro sinistra
Redazione
  

Ci scrive Massimo De Pietro, avvocato, ponendoci sue riflessioni sulla questione dei tre mandati consecutivi dei presidenti delle Regioni.
"Gentile direttore - si legge - il Consiglio regionale della Campania ha votato la legge che consente a De Luca (foto) di candidarsi per la terza volta consecutiva alla Presidenza della Regione in palese contrasto con il dettato normativo nazionale che prevede l'impossibilità di candidarsi oltre i due mandati consecutivi.
La vicenda politica è grottesca: la maggioranza del Consiglio regionale, devoto al suo governatore, vota la legge elettorale a ridosso dell'elezione; i consiglieri regionali del Pd, sudditi del governatore, non rispettano l'indicazione della segretaria del partito; De Luca minaccia di andare da solo alle urne e pensa ad elezioni anticipate per cogliere di sprovvista la destra ed il centro sinistra.
Al di là della condotta dei cacicchi di turno e della vergognosa politica alla quale siamo ormai abituati, è lecito chiedersi se sia legittima la legge regionale appena votata.
In seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, il presidente della Giunta regionale ha assunto un ruolo sempre più determinante.
In particolare, mentre in passato veniva eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, l'odierno articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale numero 1/1999, dispone che "Il presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto".
Accanto alla forza politica derivante dalla legittimazione popolare, negli ultimi anni si è assistito al mutamento del quadro politico caratterizzato da una personalizzazione del ruolo dei presidenti in cui la scelta politica non tiene conto dell'ideologia o del partito bensì della personalità del leader.
Tutto ciò si è verificato a discapito degli altri organi regionali, Giunta e Consiglio, in quanto il presidente della Giunta regionale, oltre al potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
In questo contesto, pertanto, risulta attuale la questione del limite ai mandati del presidente della Giunta regionale.
Tale limite trova la sua ratio in diverse esigenze: garantire un ricambio della classe dirigente al fine di evitare i rischi derivanti dalla protratta concentrazione di poteri in una sola persona; assicurare la libera espressione del voto; limitare il vantaggio derivante dall’elezione diretta per garantire una condizione di parità fra candidati.
Più in generale, esso risponde all'antica logica del costituzionalismo che ha bisogno di limitare il potere per evitare che degeneri in tirannide.
L'articolo 122, primo comma, della Costituzione prevede che "il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali, sono disciplinati con legge dalla Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che disciplina anche la durata degli organi elettivi".
La legge numero 165/2004 ha dato attuazione al citato precetto costituzionale, stabilendo i principi fondamentali ai quali deve attenersi la Regione nel disciplinare la materia e riservando allo Stato la definizione dei casi d'ineleggibilità e d'incompatibilità di componenti di organi costituzionali e di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali.
In particolare, la legge numero 165/2004 prevede che "le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti di alcuni princìpi tra cui, all'articolo 2, comma 1, lettera f), la previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
La legge quadro impone il vincolo solo nel caso in cui sia adottata una legge elettorale che prevede l'elezione diretta del presidente.
Se una regione si dota invece di un modello istituzionale di tipo parlamentare, come ad esempio la Valle d'Aosta, tale limite non si applica.
Il principio statale, in virtù del suo evidente e ben definito portato normativo, che non necessita di una specifica regolazione regionale per essere applicato, è immediatamente vincolante in quelle regioni i cui statuti abbiano optato per l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta.
Questa impostazione trova una significativa conferma nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale con pronunce che hanno escluso l’incostituzionalità di norme di dettaglio statali in tema di governo del territorio.
L'impostazione risulta confermata dalla Corte Costituzionale che supera la stessa distinzione fra norme di principio e di dettaglio contenute nella legge cornice.
Non concordo con chi ritiene che una legge quadro non dovrebbe essere specifica e quindi i principi fondamentali che esprime non dovrebbero essere applicati direttamente.
Credo che la protezione unitaria sull'intero territorio nazionale del diritto di elettorato passivo, ex articoli 3 e 51 della Costituzione, strettamente connesso al principio democratico che informa di sé l’intero ordinamento sia prioritario e vada garantita; se è vero che il protrarsi dei mandati del presidente della Regione, alla luce dei poteri molto incisivi di cui gode, lede gravemente l'effettiva possibilità di competizione democratica degli altri candidati, allora, il divieto del terzo mandato ha indubbiamente un contenuto definito e diventa norma stringente.
Il Governo può sollevare il conflitto di attribuzione presso la Consulta ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione tra legge dello Stato (che impone il limite dei due mandati) e quella regionale.
Ricandidandosi i presidenti si esporrebbero al rischio di ricorsi da parte dei propri avversari politici e ad un possibile rinvio alla Corte Costituzionale.
La Consulta si troverebbe, quindi, a giudicare delle leggi elettorali regionali che hanno chiaramente ignorato i principi generali stabiliti con legge della Repubblica".

comunicato n.167278




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