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Benevento, 20-09-2024 21:35 ____
Calcio: La Corte d'Appello Federale ha depositato le motivazioni delle decisioni assunte in merito alla vicenda scommesse
Per Letizia e Brignola sussistono indizi di colpevolezza che non presentano pero' un grado di univocita' atto a fondare un giudizio di loro responsabilita' personale. Per Pastina c'e' stata un'ammissione parziale
Redazione
  

La Corte d'Appello Federale ha depositato le motivazioni delle decisioni in merito alla vicenda scommesse che ha portato alla conferma del proscioglimento di Gaetano Letizia ed Enrico Brignola, entrambi ex tesserati del Benevento Calcio, e della squalifica, anche se riformata, per Christian Pastina, tesserato giallorosso, con lo stop che è passato 24 mesi a 12 mesi più altri 12 commutabili in prescrizioni alternative.

Posizione di Gaetano Letizia ed Enrico Brignola
Per la Corte, "la rappresentazione di un contesto obiettivamente degradato, in cui "tutti scommettevano su tutto" come icasticamente rilevato dal Tribunale, non vale da sola a fondare un giudizio di acclarata responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche a carico di singoli calciatori pur pienamente partecipi di quel clima negativo, ove non si dimostri, sulla base di indizi, appunto, gravi, precisi e concordanti, che a ciascuno di loro sono concretamente imputabili specifiche scommesse vietate.
Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene la Corte che a carico degli incolpati sussistano senz'altro indizi (non meri sospetti o illazioni, come affermato dalla difesa di Brignola) di colpevolezza ma che detti indizi non presentino un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di loro responsabilità personale.
In linea generale, come si è anticipato, dagli atti emerge in primo luogo in capo a entrambi gli incolpati un grado di ludopatia gravissimo (e sanitariamente certificato), che li ha incontestatamente portati a spendere in decine di migliaia di giocate d'azzardo somme considerevoli anche per un calciatore professionista (Letizia) o a dedicare in modo pervasivo tutto il tempo libero a quell'attività (Brignola).
Risulta anche ammesso l'utilizzo, da parte di entrambi, di conti o account aperti sui siti di scommesse più disparati dal non tesserato Covino, conti alimentati almeno in parte da bonifici provenienti da Letizia (quelli di importo più elevato) e da Brignola (quelli di
importo minore).
E' parimenti documentalmente accertato, del resto ammesso in sede d'indagini penali da Covino, che su quei conti sono state effettuate scommesse calcistiche vietate ma è parimenti acclarato che i conti di Covino risultavano utilizzati anche da altri giocatori oltre agli incolpati.
Deponendo avanti all'autorità giudiziaria il predetto, riferendo sulle scommesse calcistiche risultanti agli atti, ha dichiarato di aver effettuato anch'egli tale tipologia di giocate ed ha proposto quale criterio distintivo quello dell'importo, auto-assegnandosi le scommesse di
importo bagatellare (10 o 15 euro) e attribuendo ai calciatori indistintamente le scommesse di importo più elevato.
Successivamente, Covino ha in parte modificato tale impostazione, ammettendo di aver effettuato egli stesso scommesse calcistiche di importo rilevante ma valendosi dei bonus accumulatisi sui suoi conti per effetto delle frenetiche giocate dei calciatori.
Indipendentemente da consimili parziali contraddizioni, resta che i pur rilevanti indizi a carico di Letizia e di Brignola sin qui desumibili dal materiale probatorio non raggiungono un adeguato grado di univocità.
Manca, infatti, in generale la possibilità, come già ben argomentato dal Tribunale, di collegare le scommesse calcistiche o almeno parte di esse alla responsabilità degli incolpati, non essendo possibile conoscere con adeguata precisione, almeno sulla base degli
atti sin qui acquisiti all'indagine penale, su quali partite italiane o estere si sono concentrate le scommesse, le date in cui le stesse risultano effettuate e se i mezzi di comunicazione utilizzati (ad esempio telefoni cellulari) siano ricollegabili agli incolpati, se non altro
dal punto di vista della localizzazione.
Inoltre, al di là di rilievi suggestivi ma non concludenti, non esistono elementi in realtà idonei a collegare in modo soddisfacente, per date e importi, i bonifici o ricariche dei conti Covino disposti dagli incolpati e le scommesse vietate.
Per contro, a discarico del Letizia milita il fatto che, come dimostrato dalla difesa dell'incolpato, il predetto ha parallelamente (e parossisticamente) utilizzato anche altri account aperti in suo favore da familiari esclusivamente per giocate d'azzardo e di abilità, cosicché non si intravede il motivo che lo avrebbe portato a concentrare le scommesse calcistiche sui conti aperti da Covino.
Per quanto riguarda Brignola (il quale peraltro non risulta indagato in sede penale), a suo discarico milita il fatto che Covino, in una successiva dichiarazione resa in contesto di indagini difensive, lo ha espressamente dichiarato alieno dalle scommesse
calcistiche.
In realtà, un elemento di forza che dovrebbe concretizzare l'impostazione della Procura nei confronti di Brignola sta nelle risultanze di una chat tra il calciatore e Covino (riprodotta dai rapporti della Guardia di Finanza e riportata per esteso nella decisione impugnata) nel cui contesto il calciatore, rispondendo a Covino, invita il collettore alla prudenza, lo prega di non parlare di scommesse calcistiche, trattandosi di materia preclusa ai calciatori, e gli chiede la disponibilità all'apertura di un ennesimo conto giochi.
Peraltro, i rapporti della Guardia di Finanza non riportano la frase di Covino cui Brignola ha reagito, di talché, sulla base delle trascrizioni disponibili, allo stato può solo affermarsi che Brignola era ben consapevole del divieto, non essendoci elementi letterali per ritenere invece che il calciatore volesse intimare a Covino di non parlare delle sue scommesse calcistiche.
In ogni caso, la difesa di Brignola nega e la Procura non riesce a dimostrare che quell'ennesimo conto giochi in ipotesi finalizzato esclusivamente alle scommesse calcistiche dell'incolpato sia poi mai stato aperto da Covino.
Per quanto riguarda Letizia, un elemento di forza che dovrebbe supportare l'impostazione della Procura sta in una dichiarazione de relato resa all'organo inquirente da Pastina al quale fu riferito da parenti e amici che durante Benevento-Cittadella, gara alla quale Letizia aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, il predetto, invece di seguire la partita, era stato impegnato a usare il telefonino giocando su qualche piattaforma e imprecando sull'esito delle giocate che stava facendo.
Secondo la Procura è evidente che Letizia fosse impegnato in scommesse istantanee (live) sulla partita, pienamente effettuabili nonostante il contrario avviso del Tribunale, su tutte le piattaforme accreditate per scommesse calcistiche e non soltanto nei cosiddetti "quick games" tipo Aviator Black Mamba e consimili costantemente praticati dal calciatore.
In realtà, in difetto di ulteriori elementi probatori che valgano a collegare anche solo presuntivamente la data in cui si è svolto l'episodio a uno specifico flusso di scommesse calcistiche su uno dei tanti conti nella disponibilità di Letizia (o al limite su un conto di Pastina usurpato da Letizia stesso), può solo affermarsi, allo stato degli atti, che l'incolpato, nell'occasione, invece di seguire l'andamento del gioco e di supportare la squadra di cui era capitano, ha preferito dedicarsi alla sua passione compulsiva, tenendo un comportamento deprecabile ma non censurabile sotto il profilo della violazione dell'articolo 24 Cgs.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le argomentazioni espresse dal Tribunale a supporto della decisione impugnata meritano condivisione e conferma, con conseguente rigetto del reclamo della Procura Federale".

Posizione di Christian Pastina
Secondo la Corte "… da un lato che le rimesse (o bonifici) verso Covino sono, nel caso del Pastina, assai meno rilevanti di quanto riscontrabile per gli altri due calciatori; il che costituisce circostanza indicativa di un minore o comunque attenuato coinvolgimento di Pastina in quella deprecabile trama di rapporti incrociati; dall'altro che Covino in vari momenti della sua deposizione avanti all'autorità giudiziaria ha progressivamente ridimensionato il ruolo di Pastina il quale, a dire del teste, avrebbe utilizzato l'account Sisal messo a sua disposizione da Covino stesso esclusivamente per partecipare a giochi virtuali d’azzardo, non proibiti.
Con il quarto e centrale motivo, il reclamante nega di aver mai aperto un conto personale sul sito maltese di scommesse Hill Side e, di conseguenza, si dichiara non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate su quel conto in due giornate
comprese nel periodo di riferimento.
Secondo il reclamante il conto è stato aperto utilizzando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali, facilmente conoscibili nell'ambiente, e utilizzato a sua completa insaputa e senza alcun suo diretto coinvolgimento, come comproverebbe altresì la mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua.
Il mezzo non risulta fondato.
L'intestazione a carico di Pastina del conto di gioco in questione numero 15553 come pure l'effettuazione di scommesse calcistiche sul conto stesso è incontestata e risulta comunque inequivocamente dai rapporti Sogei depositati dalla Procura in allegato al deferimento e dagli ulteriori elementi probatori sul flusso di giocate riconducibili a quel conto acquisiti in sede giudiziaria.
Ciò premesso, come efficacemente illustrato dalla Procura Federale nella sua memoria di costituzione, l'apertura stabile e verificata (cioè non sperimentale o transitoria) del conto Hill Side postula, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa del reclamante, non soltanto la comunicazione delle generalità e dei dati fiscali dell'intestatario ma altresì la trasmissione all'operatore maltese di copia del suo documento di identità.
Trattasi con evidenza di adempimento precluso a soggetti diversi dall'intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento, con la conseguenza che l'apertura del conto deve ritenersi confermata e consolidata ad opera dell'intestatario medesimo o, quanto meno, con la sua connivenza e collaborazione a beneficio sostanziale di altro soggetto.
Tale seconda evenienza deve escludersi nel caso all'esame, in quanto il calciatore avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell'effettivo beneficiario ma non lo ha fatto.
D'altra parte il Pastina stesso, pur insistendo nella tesi della contraffazione, ha non comprensibilmente omesso di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, nonostante il diverso consiglio formulatogli dalla Procura nel contesto dell'audizione, risolvendosi a tale denuncia contro ignoti, secondo quanto affermato dalla difesa del reclamante nel corso della discussione orale, solo da ultimo, nel mese di agosto.
In altri termini, secondo la Corte, la tesi difensiva della falsificazione è sino ad oggi rimasta del tutto genericamente declamata e non supportata a discolpa da elementi probatori o comportamenti dell'interessato aventi il minimo grado di efficacia o concludenza. Analogamente non decisivo appare il rilievo, allegato dalla difesa del reclamante, in ordine alla mancanza documentale di tracce di rimesse monetarie da parte dell'incolpato verso il conto Hill Side.
La notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal o revolut) rende infatti tale argomento difensivo non significativo o concludente.
Tutto ciò premesso, richiamate le considerazioni svolte in precedenza circa lo standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo, il mezzo in questione va integralmente respinto, in quanto Pastina deve considerarsi l'autore delle scommesse calcistiche effettuate sul conto di gioco Hill Side a lui intestato.
Con il quinto motivo il reclamante deduce in sintesi: che le 4 scommesse calcistiche effettuate nel luglio 2022 tramite il suo account Vincitù potrebbero essere state effettuate da altri soggetti che avevano comprovata disponibilità delle relative credenziali; che in corrispondenza delle date in cui sono state effettuate le scommesse suddette non risultano sue ricariche o versamenti su quel conto, il che impedirebbe di attribuirgli le scommesse stesse; che in ogni caso in quei giorni egli si trovava in ritiro precampionato con la squadra a Norcia, mentre due delle suddette scommesse risultano effettuate in altre città (ad esempio L'Aquila).
Tali deduzioni, che denotano peraltro un evidente tasso di perplessità, non possono trovare accoglimento.
Come eccepito dalla Procura, infatti, lo stesso Pastina, in sede di audizione del 9 maggio 2024 avanti alla Procura federale, ha ammesso testualmente di aver fatto di persona le quattro scommesse sul conto gioco Vincitù effettuate nei giorni 21, 24 e 26 luglio 2022 ("le ho fatte io personalmente"): di talchè non si comprende, a meno di voler indulgere in improduttivi giochi di parole come la difesa del deferito possa oggi tentare di depotenziare la sua responsabilità minimizzando la portata autoaccusatoria delle sue spontanee dichiarazioni o chiamando genericamente in causa altri giocatori.
Di conseguenza, dalle risultanze documentali acquisite in sede penale circa l'intestazione dell'account Vincitù in capo a Pastina circa i versamenti o ricariche dallo stesso comunque in precedenza effettuati e circa la avvenuta giocata su quell'account delle quattro scommesse su eventi calcistici nonché dalla portata piana e inequivoca del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Pastina alla Procura federale dopo la chiusura delle indagini, risulta un quadro probatorio che consente senza dubbio di affermare che l'incolpato ha effettuato personalmente le quattro scommesse calcistiche di cui si discute.
Acclarata la responsabilità del deferito per quanto riguarda le scommesse calcistiche sui suoi conti e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all'esame dei motivi con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo.
Al riguardo devono condividersi in linea generale le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l'entità della sanzione di squalifica irrogata (rispetto al minimo edittale), tenuto conto dell'attenuante relativa al suo conclamato e certificato stato di ludopatia.
Tale sanzione va però in buona parte, come richiede il reclamante, commutata in prescrizioni alternative, sussistendo i presupposti.
Pastina ha infatti ammesso (almeno parzialmente) la sua responsabilità ed ha assunto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo con la Procura, proponendo il patteggiamento e fornendo elementi probatori che l'organo inquirente ha comunque valorizzato nell'inchiesta a carico di altri calciatori (in particolare Letizia).
A ciò deve aggiungersi da un lato il sostanziale proscioglimento del calciatore per quanto riguarda le scommesse indirette cioè tramite Covino; dall'altro la considerazione del negativo influsso obiettivamente ingenerato nel Pastina (all'epoca giovanissimo esordiente in Serie B) dal deprecabile esempio fornitogli dai compagni di squadra più autorevoli e anziani e in particolare dal capitano Letizia".

comunicato n.166180




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