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Benevento, 11-06-2019 11:48 ____
Agli agriturismi e bed & breakfast debbono essere applicate tariffe specifiche per quanto riguarda la Tari
Lo ricorda la Lega Consumatori, attraverso una nota del referente provinciale Raffaele Ascione
Redazione
  

La Lega Consumatori, attraverso una nota del referente provinciale Raffaele Ascione, ha ricordato come una recente sentenza del Consiglio di Stato abbia sottolineato che agli agriturismi e bed & breakfast debbano essere applicate tariffe specifiche per quanto riguarda la Tari.
"Con una nota del 6 maggio scorso - scrive - l'Ifel Fondazione Anci, ha reso noto che con sentenza del 19 febbraio, numero 1162, il Consiglio di Sato ha dichiarato illegittima la tendenza di alcuni Comuni di assimilare ai fini della Tari, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti.
L'Associazione dei consumatori venuta a conoscenza di tanto, considerato che la sentenza non lascia spazio a dubbi interpretativi: agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche, ritiene utile portare a conoscenza dei titolari di tali attività il contenuto di tale sentenza, al fine di verificare la correttezza della tariffa applicata dai Comuni.
Ove si riscontrasse la mancata applicazione di apposita tariffa, gli interessati potranno rivolgersi alla Lega Consumatori, al viale Mellusi, di Benevento, per concordare l'azione da intraprendere nei confronti del Comune per l’adeguamento della tariffa e per l'eventuale recupero della somme pagate per assimilazione agli alberghi oppure ai ristoranti.
Il Consiglio di Stato ha confermato la posizione assunta dal Tar Umbria che, a seguito di un ricorso presentato da alcune aziende agrituristiche nei confronti del Comune, era giunto alla conclusione che sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Per il Tar Umbria, l'operato dell'Amministrazione comunale era da ritenersi illegittimo per aver riservato pari trattamento a situazioni dissimili, infatti "le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base di appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite".
Sulla base di questo assunto, il Consiglio di Sato ha rilevato "proprio in vista del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica, l'articolo unico commi 659 e 660 della Legge del 27 dicembre 2013, numero 147 stabilisce che al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere d'introdurre riduzioni tariffarie e esenzioni, in parte già individuate dalla legge".
Tra le quali meritano una citazione "i fabbricati rurali ad uso abitativo".
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondamentale considerare che "l'assimilazione praticata implica invece una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando all'opposto, l'ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo".
Infatti, l'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime.
Questa considerazione ha portato il Consiglio di Stato a ritenere la parificazione tariffaria operata dal Comune viziata da "eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza", richiamando la facoltà comunale di determinare apposite sottocategorie in grado di meglio proporzionare il prelievo alla connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità.
L'Ifel nella nota richiamata in premessa ha ricordato che il principio è analogo a quello espresso sulla "quantificazione della tariffa rifiuti per i bed & breakfast" laddove l'indicazione fornita ai Comuni è stata orientata alla inopportunità di equiparare i B & B agli alberghi, prevedendo la possibilità di prevedere una tariffa apposita.
In assenza di un'apposita tariffa deliberata dal Comune in relazione a tali specifiche attività ricettive, l'Ifel ha consigliato di applicare la tariffe dell'utenza domestica".

comunicato n.123062



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