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Benevento, 22-08-2017 17:55 ____
Calcio, Serie A: Le decisioni del giudice sportivo
Sanzioni per Hellas Verona, Roma e Inter. Tutti disponibili per la gara Benevento-Bologna di sabato prossimo
Redazione
  

Sono stati resi noti i provvedimenti del giudice sportivo in merito alla prima giornata di campionato di Serie A.
Nessuna ammenda per il Benevento Calcio.
Prima ammonizione per i centrocampisti Lorenzo Del Pinto e Danilo Cataldi.
Per il Bologna, prossimo avversario dei giallorossi, nessun provvedimento è stato preso.
Di seguito ecco tutte le decisioni assunte

Gara Lazio-Spal 2013

Il giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura Federale nella quale si attesta, tra l'altro, che, nel corso del primo tempo, dalla Curva Nord, occupata dai sostenitori della società Lazio, si sono levati ripetutamente cori insultanti nei confronti del portiere della squadra avversaria; considerato che, a giudizio di questo giudice, impregiudicate le relative decisioni, appare opportuno acquisire ulteriori informazioni e dettagli al fine di poter verificare la sussistenza dei presupposti della condotta discriminatoria sanzionabile ai sensi dell'articolo 11 Cgs; manda al procuratore federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti, i cui risultati dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre venerdì 1° settembre alle 12.00, al fine di stabilire: A) la dimensione concreta di tali cori in relazione agli effettivi occupanti il settore Curva Nord al momento della relativa esecuzione, tenuto conto che dagli organi di informazione si è appreso che buona parte dei sostenitori della società Lazio avrebbe abbandonato il settore Curva Nord prima dell'inizio della partita quale manifestazione di polemica nei confronti dell'operato delle Forze dell'ordine che avevano disposto la rimozione di uno striscione; B) quante volte tali cori si siano effettivamente ripetuti, la relativa tempistica e la loro rispettiva percettibilità; C) se i fischi provenienti dalla restante parte dei sostenitori della società Lazio, segnalati nella relazione dei collaboratori della Procura Federale, debbano essere riferiti ai soli episodi verificatisi al 38° secondo del primo minuto di giuoco ed al nono minuto di giuoco ovvero a tutti gli episodi verificatisi durante il primo tempo dell'incontro.

Società

Ammenda

Euro 30.000 Hellas Verona: Per avere la maggior parte dei suoi sostenitori (80% circa) sistemati nella tribuna superiore est, riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva Sud, settore nell'occasione rimasto chiuso in esecuzione di precedente provvedimento del giudice sportivo della Lnpb (Cu 111 del 3 maggio 2017), intonato, all'8° ed al 23° del primo tempo, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il corso dell'intera gara, ripetutamente rivolto cori beceri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Euro 20.000 Roma: Per avere suoi sostenitori lanciato, al 31' del primo tempo, cinque fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria ed, al 35' del primo tempo, un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex articolo 14 numero 5 in relazione all'articolo 13, comma 1 lettera b) Cgs, per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Euro 10.000 Internazionale: Per avere suoi sostenitori, al 33' del primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale.

Euro 5.000 Crotone: Per non avere impedito la presenza nella zona spogliatoi, al termine della gara, di venti persone non autorizzate.

Euro 3.000 Lazio: Per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, esposto per circa due minuti uno striscione di circa dieci metri recante una scritta offensiva nei confronti di un tesserato della società Lazio; striscione rimosso a seguito dell'intervento dei responsabili dell'ordine pubblico.

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva di gara ed ammonizione

Elseid Hisaj (Napoli): Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.  

Squalifica per una gara effettiva di gara

Federico Ceccherini (Crotone): Per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

comunicato n.105098



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