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Benevento, 17-08-2017 21:08 ____
Un siluro, di quelli che nelle intenzioni puo' affondare una portaerei, sta per essere lanciato in direzione dell'ex sindaco Fausto Pepe
Ambienti della maggioranza mastelliana starebbero per chiederne la decadenza in virtu' del fatto che egli esplica le funzioni di dirigente al Comune di Cervinara. L'interessato e' sereno: Ne discuteremo nelle sedi proprie
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Un siluro, di quelli che nelle intenzioni possono affondare una portaerei, sta per essere lanciato in direzione dell'ex sindaco Fausto Pepe (foto).
Non c'è ancora nessun atto concreto che sia stato depositato alla presidenza del Consiglio comunale, così come prevede la legge, ma sembra che dalle parti della maggioranza, segmento mastelliano, stia per essere presentata una mozione di decadenza di Pepe dalla carica di consigliere comunale in quanto egli occupa da qualche mese il ruolo di dirigente, a capo dell'Ufficio Tecnico, del Comune di Cervinara, nell'avellinese.
Un sindaco uscente o chi è consigliere comunale, non può assumere alcun tipo di incarico dirigenziale nell'amministrazione pubblica locale all'interno del territorio della regione Campania.
Questo dice la norma.
Noi ne abbiamo parlato con il diretto interessato, Fausto Pepe, per qualche giorno in vacanza con la famiglia, il quale ci ha detto che se la maggioranza vuole incamminarsi lungo questa strada, che la qualificherebbe per quello che vale, lo faccia e ne discuteremo nelle sedi proprie.
Secondo loro io dovrei campare d'aria...
La verità è che questa potrebbe anche configurarsi come una ritorsione per il fastidio che gli dò con i miei continui e puntuali interventi sull'attività amministrativa liddove io interrogo e loro non rispondono.
La norma parla di dirigenza a tempo pieno ed indeterminato, insomma di un dirigente di ruolo e non sarebbe questo il caso di Pepe in quanto il suo incarico è a tempo parziale.
Sulla questione, potrebbe essere interpellata anche l'Autorità Nazionale sull'Anti Corruzione.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, numero 39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Entrata in vigore del provvedimento: 4 maggio 2013

Articolo 12
Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

1) Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2) Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, numero 400, o di parlamentare.

3) Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione; c) con la carica di presidente ed amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione.

4) Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione; b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa Regione.

comunicato n.105009



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