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Benevento, 12-01-2022 19:23 ____
Sulla vicenda Conca interviene con una nota l'Avvocatura di Palazzo Mosti
Il lodo arbitrale ha ritenuto validi gli atti posti in essere dal Comune fino al 2006 e censurato poi i successivi documenti e comportamenti del Municipio
Redazione
  

Ancora una intervento sulla vicenda Conca che sembra essere divenuta l'ombelico del mondo di queste giornate di freddo invernale.
Al sindaco relazione l'Avvocatura del Comune. Ecco la nota.
"In relazione alla richiesta di chiarimenti sui diversi comunicati stampa relativi al contenzioso Conca-Comune di Benevento - si legge nella missiva - si relaziona quanto segue, al  fine di rendere i dovuti chiarimenti sugli aspetti e sugli effetti delle varie fasi di detto contenzioso.
Come oramai a tutti noto, di recente la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dal Comune di Benevento nel 2014 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli numero 3839/14, che a sua volta aveva rigettato l'appello, sempre promosso dal Comune avverso il lodo arbitrale del 13 novembre 2010, con ordinanza del 23 novembre 2021 ha rigettato il citato ricorso, in riferimento a motivazioni prevalentemente processuali e di diritto (incompetenza del collegio arbitrale per essere devoluta la giurisdizione al giudice amministrativo, effetti giuridici delle convenzioni urbanistiche sottese, omissione di pronuncia del giudice di appello su un motivo di appello, inammissibilità della censura di clausola di convenzione).
L'effetto connesso alla pronuncia del giudice di legittimità ha inciso sull'esecutività del lodo arbitrale e della sentenza di appello, quest'ultima già sospesa per effetto dell'ordinanza resa dalla medesima Corte di Appello il 20 luglio 2016, decisioni che conseguentemente ora hanno riacquisito la detta efficacia esecutiva e sono divenute inoppugnabili.
Effetto pratico di tutto questo è che il lodo arbitrale, avendo peraltro la Corte di Appello rigettato l'appello avverso lo stesso, in tutte le sue conseguenze produce gli effetti, anche quelli di condanna al risarcimento dei danni ivi liquidati, pari a 2.799.567,62 euro oltre interessi e rivalutazione dal 5 giugno 2008 all'attualità ed alle spese di arbitrato e di giudizio nel doppio grado, somme che ratione temporis devono essere imputate alla competenza del dissesto finanziario del Comune.
Nel merito, il lodo in questione, oltre ad aver accolto l'azione di risarcimento dei danni della Conca, nella misura su citata, ha preliminarmente accertato l'inadempimento del Comune dell'obbligo di trasferimento del diritto di superficie delle aree destinate alla realizzazione dell’intervento edilizio e dell'obbligo di attribuzione delle aree per le opere di urbanizzazione, sulla espressa motivazione che le convenzioni stipulate tra le parti prevedevano la cessione del detto diritto di superficie "con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno... e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima".
Senonché, sempre come rilevato nella decisione arbitrale, il diritto che il Comune si era obbligato a trasferire non è stato mai trasferito perché mai sorto come diritto di proprietà in capo al Comune, non avendo quest'ultimo "mai portato a compimento le procedure di acquisizione dei suoli" e quindi la pronucia di decadenza del Comune dà atto della avvenuta estinzione di un diritto che, per sua stessa inadempienza (del Comune) non è mai sorto.
Inoltre, ha dichiarato, tra l'altro, che il Comune ha omesso di portare a compimento il procedimento di varaiante al Pru, con ciò impedendo a Conca di realizzare alcuni fabbricati, ha omesso di approvare i progetti per le opere di urbanizzazione, ha omesso di sottoscrivere lo schema di convenzione già approvato dal Consiglio comunale nel 2003, ha illegittimamente ritenuto che la detta società avesse compiuto abusi edilizi, ha illegittimamente impedito la prosecuzione dei lavori per altri fabbricati, ha dichiarato illegittima la pronuncia della decadenza del diritto di superficie adottata con provvedimento del 2 settembre 2008, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti, le omissioni e i comportamenti del Comune che hanno dilatato il termine per la conclusione dei lavori, ascrivibili agli anni dal 2006 al 2008.
Conseguenzialmente ha accertato lìinsussistenza in capo al Comune del diritto di proprietà, e quindi di superficie, delle aree in questione, per responsabilità dello stesso per mancata definizione delle procedure ablative dei terreni occupati.
Pertanto, il lodo arbitrale ha sostanzialmente ritenuto validi ed efficaci gli atti dell’Ente di approvazione dei progetti e di indizione del bando per la realizzazione dell'intervento edilizio del 1999, dell'aggiudicazione dell'intervento a Conca e dell'approvazione del Pru e della convenzione urbanistica per la concessione del diritto di superficie e delle concessioni edilizie del 2000, e della seconda convenzione del 2002, e dei succesivi atti fino al 2006, censurando, come sopra rilevato, i successivi atti e comportamenti dell'Ente che hanno comportato il mancato completamento degli edifici e degli altri interventi edilizi, oltre la condanna al risarcimento dei danni".

comunicato n.146500




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