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Benevento, 27-12-2021 17:03 ____
Ad oggi ne' il mio assistito ne' la sottoscritta sono posti nella condizione di conoscere la richiesta di archiviazione
Stefania Pavone, avvocato, interviene nella vicenda che tanto scalpore ha fatto sugli organi d'informazione nazionale
Redazione
  

Stefania Pavone (foto), avvocato, interviene nella vicenda che tanto scalpore ha fatto sugli organi d'informazione nazionale sulla richiesta di archiviazione di un pubblico ministero del Tribunale di Benevento della denuncia per violenza domestica e stupro di una donna nei confronti dell'ex marito.
"Mai avrei voluto - scrive - differentemente da quanto hanno ritenuto altri colleghi dover decidere di chiedere spazio agli organi di informazione per un mio assistito coinvolto in un procedimento penale ancora in corso, i cui esiti hanno anche effetti dirompenti su minori.
Di quest'ultimo aspetto all'evidenza la stampa non è stata informata.
Differentemente dai primi commentatori, (si veda il "Fatto Quotidiano" e "La Stampa" a firma di Linda Laura Sabadini) non cederò alla tentazione di alimentare l'ingiustificabile eco mediatica che, su impulso di una delle parti, è stata attribuita alla vicenda.
Si tratta di vicende umane, in cui l'operatore del diritto deve entrare non solo con la necessaria competenza nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge e dalle norme deontologiche ma anche con tanta sensibilità.
Intendo puntualizzare solo alcuni aspetti.
Nel processo penale la richiesta di archiviazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui non venga formulata per la particolare tenuità del fatto, è un atto che non viene notificato all'indagato, mentre al contrario tale richiesta viene notificata, per espressa previsione del codice di rito, alla persona offesa o al suo difensore nell’ipotesi che ne abbiano fatto richiesta nell’atto di denunzia querela.
L'indagato, viceversa, è posto nella condizione di venire a conoscenza della richiesta di archiviazione solo a seguito di fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio per effetto dell'atto di opposizione alla richiesta medesima (ove valuta come ammissibile dal giudice per le indagini preliminari).
Per tali motivi, ad oggi né il mio assistito né la sottoscritta sono posti nella condizione di conoscere la richiesta di archiviazione, l'atto di opposizione e soprattutto il contenuto dell'attività investigativa (in pratica, le fonti di prova).
Peraltro, in ogni caso, ritengo quanto mai inopportuno, nell'attesa della fissazione dell'udienza camerale ove, come è noto, è ammessa esclusivamente la partecipazione delle parti, qualunque forma d'intervento sia nel rispetto delle norme codicistiche e deontologiche che nel superiore interesse della Giustizia.
I processi e soprattutto i procedimenti come quello che ci occupa devono celebrarsi nelle aule di giustizia, "nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti un giudice terzo ed imparziale".
Gli organi di stampa, infine, sono tenuti a tutelare i diritti, la dignità e la sensibilità delle persone coinvolte nella vicenda (fra cui, ribadisco, ci sono anche minori) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che impongono la non menzione tanto più se la stampa riceve notizie non di sentenze pronunziate in nome del popolo italiano ma di una richiesta di archiviazione, atto non definitivo sottoposto al necessario vaglio del giudice".

comunicato n.146161




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