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Benevento, 02-04-2019 19:55 ____
E' duro il commento della Lega Consumatori dopo l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del "Regolamento per la definizione agevolata"
E' illegittimo, inutile, per pochi ed oltretutto non utilizzabile dalle famiglie in condizioni di disagio economico
Redazione
  

E' duro il commento della Lega Consumatori dopo l'approvazione, da parte del Consiglio comunale di Benevento, del "Regolamento per la definizione agevolata" per gli atti impositivi pendenti in ogni stato e grado di giudizio.
"Il Regolamento approvato - spiega l'Associazione - è illegittimo, inutile, per pochi, e oltretutto non utilizzabile dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
In particolare si rileva che, nel caso delle liti fiscali pendenti dei Comuni, il termine ultimo per accedere alla definizione agevolata, non può certamente coincidere con la data del 24 ottobre scorso, data di entrata in vigore del Dl numero 119/2018 convertito nella Legge 17 dicembre 2018, numero 136, in quanto per espressa previsione normativa dettata dall'articolo 6 comma 16, l'Ente poteva adottare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie pendenti, entro il 31 marzo prossimo.
Infatti, la data di adozione dell'atto regolamentare, per avere un effettivo valore giuridico e procedimentale, avrebbe dovuto rappresentare quella entro la quale il ricorso introduttivo, oggetto della possibile definizione, doveva essere stato notificato dal contribuente al Comune impositore, nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 6 del Dl numero 119/2018 convertito nella Legge numero 136/2018 per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo ente strumentale
Ci si chiede, se si era conviti che la data di riferimento del 24 ottobre scorso fosse inamovibile, perché si è dovuto aspettare l'ultimo giorno utile!
Perché non si è tenuto conto, che né l’articolo 52, comma 2 del Dlgs numero 446/97 e tantomeno i limiti costituzionali della potestà regolamentare degli Enti locali, prevedono che tale facoltà non possa essere esercitata in quanto rappresenta "riserva di legge"
Il "mondo al contrario", infatti, per quanto concerne la rateizzazione del debito, andando oltre la previsione normativa, prevista dal decreto numero 119/2018, convertito nella legge numero 136/2018, che prevede espressamente la facoltà del contribuente di rateizzare gli importi dovuti in venti rate trimestrali, ovvero entro cinque anni, il Comune di Benevento, con il  provvedimento adottato, pur eliminando gli interessi e le sanzioni, ha stabilito che le liti fiscali fino a 1.000 euro dovranno essere saldate in unica soluzione, mentre ha previsto, in violazione della normativa richiamata, che gli importi superiori a 1.000 potranno essere rateizzati solo in 24 rate e comunque non oltre il mese di dicembre 2021,  che di fatto rappresenta un provvedimento non utilizzabile dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
Alle rimostranze dell’associazione, sulla data del 24 ottobre, quale termine ultimo per accedere alla definizione agevolata e sulla mancata rateizzazione delle liti fiscali inferiori a 1.000 euro, si è eccepito che le norme del Dl 119/2018 convertito nella Legge numero 136/2018, non consentivano di far altrimenti, pena la mancata approvazione della delibera da parte del Collegio dei Sindaci.
Se tale assunto risponde al vero, ci chiediamo e chiediamo per primo al Collegio dei Sindaci se le norme richiamate possono essere usate a proprio uso e consumo laddove la stessa legge utilizzata per il limite dei 1.000 euro non prevede la rateizzazione in 24 mesi, ma espressamente per i debiti superiori a tale importo una rateizzazione in 5 anni e precisamente in 20 rate trimestrali.
Infatti, il Comune nella propria potestà regolamentare, avrebbe potuto prevedere condizioni diverse di rateizzazione, ma solo in senso più favorevole al contribuente, risultando preclusa qualsiasi voglia riduzione del periodo di rateizzazione, in quanto peggiorativa di quelle prevista dalla norma.
Altra violazione di legge risulta essere stata commessa dall'Ente anche per il perfezionamento della definizione agevolata, in quanto non è stato previsto oltre la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, che la quantificazione dell'imposta dovuta dipenda dallo stato in cui si trova la controversia e dall’esito delle sentenze già emesse.
Il Regolamento comunale, in questo caso sì, avrebbe dovuto attenersi obbligatoriamente alle disposizioni di cui al Dl numero 119/2018, non essendo possibile restringere le riduzioni previste dalla normativa, questa si "riserva di legge": imposta dovuta 100%, 90%, 40%, 15%, secondo il grado di giudizio e la pronuncia nelle diverse sedi giurisdizionali.
Infine, non è stato previsto che nell'ipotesi in cui pendano ancora controversie tributarie i cui importi sono stati affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010 e tali importi siano inferiori a 1.000 euro, che nulla sarà dovuto dal contribuente perché opererà comunque lo stralcio della cartella previsto dall’art. 4 del Dlg numero 119/2018.
Con grande amarezza, la Lega Consumatori, da sempre impegnata a difendere le famiglie e le persone più deboli, deve costatare che, nonostante la propria disponibilità alla discussione e al confronto su tale problematica e il proprio impegno profuso, il provvedimento adottato dal Comune di Benevento è illegittimo, inutile, per pochi, e non utilizzabile dalle famiglie in condizioni di disagio economico".

comunicato n.121202




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